Tar del Lazio vieta l’ayahuasca nei riti religiosi: ha effetti allucinogeni

Tar del Lazio vieta l’ayahuasca nei riti religiosi: ha effetti allucinogeni

L’ayahuasca è una droga e quindi non può essere utilizzata in cerimonie e riti religiosi.

È quanto stabilisce il Tar del Lazio confermando la legittimità del decreto con cui il ministero della Salute nel febbraio dell’anno scorso l’ha inserita nella lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

La decisione è contenuta in due sentenze con le quali il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi proposti dalla Chiesa italiana del culto eclettico della fluente luce universale – Iceflu Italia e dall’associazione Natura maestra che utilizzano nei loro riti il decotto con effetti allucinogeni fatto con diverse piante amazzoniche.

Nel primo caso si tratta di un’associazione di carattere religioso e filantropico che professa la fede e la carità cristiana basata sulla dottrina del Santo Daime e che considera la bevanda sacramentale Santo Daime, a base di ayahuasca, un veicolo divino.

Nel secondo caso, di un’associazione culturale nata nel 2015 per volontà di alcune persone che, avendo vissuto in Brasile alcune esperienze assumendo Daime, la bevanda a base di ayahuasca, in un cerimoniale, hanno sentito l’esigenza di condividere la loro esperienza.

Il Tar premette che l’ayahuasca non è tra le sostanze internazionalmente proibite dalla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971. Tuttavia «appare evidente», si legge in una delle sentenze, che, sebbene quelle «tabelle debbano contenere tutte le sostanze indicate negli accordi e convenzioni internazionali, le stesse debbano essere aggiornate non solo avuto riguardo ai predetti accordi e convenzioni ma anche, indipendentemente da questi ultimi, alle `nuove acquisizioni scientifiche´».

Quanto al difetto di istruttoria, i giudici hanno rilevato che il decreto è stato emesso previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità «che hanno evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell’ayahuasca e dell’armina e armalina».

Per quanto attiene alla possibilità di riconoscere una deroga al divieto di uso, il Tar ha rilevato che «quando il legislatore ha voluto introdurre delle deroghe in tal senso, lo ha fatto in maniera chiara ed esplicita e, peraltro, sempre in un contesto di utilizzo delle sostanze che potremmo definire protetto e controllato». Quindi, «non può ritenersi fondatamente l’illegittimità del decreto nella parte in cui, dopo avere inserito l’ayahuasca nella tabella I, non ha espressamente previsto una deroga al divieto di consumo nell’ambito del culto».

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