La banca deve tenere indenni i propri clienti dalle maxi perdite – nel caso per quasi 1 milione di euro – derivanti da operazioni di borsa abusivamente svolte sui loro conti correnti.
E non importa se ad agire in modo fraudolento – tramite falsificazione della firma – sia il figlio del correntista: l’istituto deve comunque stornare dai saldi lo scoperto di conto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28718 depositata oggi, ha così respinto il ricorso della Banca Nazionale del Lavoro nei confronti sia di una madre (cliente dell’istituto) che del figlio (sanzionato però in sede penale), confermando la pronuncia emessa prima dal Tribunale e poi in appello in favore della donna, titolare di tre rapporti di conto corrente.
La cliente convenne la Bnl in Tribunale affermando di avere appreso che i conti «presentavano una scopertura prossima al milione di euro a causa dell’esito negativo di operazioni di borsa da lei però mai disposte». E ne chiese la condanna «a stornare gli addebiti» e, comunque a «depurare i conti da qualsiasi effetto ed operazione derivante dalle operazioni di borsa».
L’Istituto si difese sostenendo che le operazioni vennero eseguite da figlio col consenso della madre e ne chiese, in via riconvenzionale, la condanna a 953.455,24 euro. Il Tribunale di Marsala condanno’ Bnl a eliminare gli addebiti ma rigetto’ la richiesta di risarcimento.
La Corte di appello di Catania confermò la decisione affermando che le operazioni di borsa contestate vennero eseguite dal figlio «mediante falsificazione materiale della firma della madre».
Mentre non doveva considerarsi «per nulla anomalo», e comunque «non necessariamente connesso ad una forma di complicità con il figlio … il dedotto disinteresse avverso gli estratti conto dei propri conti correnti, rientrando nella normalità delle relazioni familiari che un figlio provveda alle incombenze bancarie, riscuotendo la pensione dell’anziana madre». Ne’ del resto dalla sentenza penale di condanna del figlio emergeva la consapevolezza della madre circa il suo operato. Proposto ricorso, la Cassazione lo ha ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.