“Le motivazioni di carattere politico sono – per loro stessa natura – insindacabili da questo Tribunale”.
E’ quanto scrivono i giudici del TAR di Catania nella sentenza con la quale oggi è stato rigettato il ricorso contro la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato. Il primo cittadino di Rosolini è stato sfiduciato l’1 marzo scorso.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale era attesa con trepidazione sia dai cittadini del comune siracusano che da quelli di Adrano, nel Catanese. Il Consiglio comunale di Adrano, come si ricorderà, il 28 marzo scorso – Domenica delle Palme – ha votato la sfiducia al sindaco Angelo D’Agate con 18 voti favorevoli.
D’Agate, in queste settimane, ha ribadito la volontà di voler ricorrere contro la mozione di sfiducia.
Le carte della vicenda sono nelle mani di un avvocato catanese che sta valutando con attenzione. Uno dei possibili scenari, nel caso il ricorso venisse presentato, è il ritorno di D’Agate sindaco.
Dall’entourage dell’ex primo cittadino adranita si attendeva la sentenza di Rosolini come una sorta di probabile anticipazione del ricorso che potrebbe essere presentato. La sentenza di Rosolini – resa nota dal sito di informazione ‘il corriereelorino.it’ – LEGGI QUI – si sofferma su due punti contestati dal ricorso. Il primo riguarda il numero di consiglieri necessari: esso – spiega la sentenza – è regolato dalla legge regionale e non dallo Statuto comunale.
Il secondo punto che interessa il caso di Adrano riguarda le ragioni politiche dell’atto votato dai 18 consiglieri.
Ecco cosa recita la sentenza a proposito:
“La mozione di sfiducia al Sindaco, adottata dal Consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti “caratterizzati da un’elevatissima discrezionalità” (testualmente, cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, n. 1170 del 2011, cit.), la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del primo rispetto al programma in base al quale è stato eletto o a inadempienze di tipo giuridico-amministrativo; essa è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, nella fattispecie non esistenti. Venendo al caso in questione, la mozione di sfiducia poggia su motivazioni di carattere “politico” che sono – per la loro stessa natura – insindacabili da questo Tribunale”.
Alla luce di questa sentenza si tratta di capire se D’Agate presenterà o no il ricorso.