I tre avvocati che hanno stilato il ricorso accolto ieri dal Tar contro la chiusura delle scuole a Paternò ordinata dal sindaco, criticano la campagna mediatica contro i giudici amministrativi e contro gli stessi legali scattata ieri dopo che il decreto è stato reso noto.
Gli avvocati Rosaria Anna Borzì, Giuseppe Lo Presti e Maria Grazia Pannitteri valuteranno le dichiarazioni infamanti e offensive loro rivolte sui social.
In una lunga nota, i legali del gruppo di genitori contrari alla chiusura delle scuole sottolineano come il potere amministrativo non sia svincolato dalla legge.
“In seguito alla diffusione del decreto del TAR del 24 novembre 2020 che ha disposto la sospensione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Paternò n. 96 in data 9 novembre 2020 – scrivono i tre avvocati – si è assistito ad una campagna mediatica volta a screditare l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e il ruolo degli avvocati che hanno patrocinato la difesa degli interessi legittimi coinvolti nella vicenda, tentando di colorare politicamente la totale illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata.
E’ doveroso, allora, ricordare all’opinione pubblica che da sempre i sistemi processuali rappresentano gli strumenti principali della tutela assicurata ai cittadini che, nel procedimento amministrativo, è “piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo” (art. 1 del codice del processo amministrativo).
Infatti, il potere amministrativo rinviene sempre il proprio fondamento nella legge.
“Ciò significa – aggiungono – che questo, essendo subordinato al principio di legalità, non è mai completamente libero ma è subordinato alla legge.
Quando l’esercizio del potere viola le disposizioni legislative lede gli interessi coinvolti ed è illegittimo.
In questo contesto, il ricorso al giudice è luogo di tutela dei diritti e l’ avvocato è chiamato, per intima vocazione, alla “funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” (art. 2, co. 2, legge forense), attuando quel diritto di difesa processuale cui è riconosciuto carattere “inviolabile” (art. 24 Cost.) e che connota già in senso oggettivo il ruolo costituzionale dell’Avvocatura.
Ai sensi dell’art. 24 della Costituzione “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento“e, in ogni contesto giudiziario e processuale, il ruolo dell’Avvocato è necessario, indefettibile e irrinunciabile.
Degni di protezione, sul piano giuridico, vanno considerati gli interessi dei ricorrenti nei confronti di un provvedimento:
– privo di motivazione in ordine al numero di contagi nella popolazione scolastica, al momento della chiusura delle scuole, al numero di casi di contagio multipli all’interno della stessa classe;
– adottato in mancanza della preventiva consultazione e del parere delle autorità sanitarie competenti, raccomandato anche dalle istituzioni regionali;
– adottato, arbitrariamente, in contrasto con le disposizioni nazionali sulle misure di contenimento anti-Covid secondi le quali anche nelle zone rosse le scuole elementari devono restare aperte.
I tentativi di strumentalizzazione politica di una decisione giurisdizionale e del ruolo dell’avvocato sono gravi ed inaccettabile per una società che si consideri altamente civilizzata e democratica.
Si valuterà di segnalare alle opportune autorità giudiziarie e alla polizia postale le dichiarazione infamanti ed offensive”.