Coronavirus, mascherine obbligatorie anche all’aperto: Consiglio dei ministri approva decreto con misure urgenti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni gia’ in vigore che prevedono la possibilita’ per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.

Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come gia’ in passato, ma piu’ in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.

Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali. Cio’ significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di eta’ inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilita’. Inoltre, l’uso della mascherina non sara’ obbligatorio durante lo svolgimento dell’attivita’ sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facolta’ delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilita’ dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalita’, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”. Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19. È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operativita’ di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

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