Coronavirus, Antitrust: “I viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”

Antitrust viaggiatori

”I viaggiatori devono mantenere il diritto al rimborso” dei viaggi di vacanza cancellati a causa del coronavirus.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle ”numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori”, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la norma contenuta nel decreto legge cura Italia che ”consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher, in luogo del rimborso”.

La compensazione, valida per ristorare viaggi, voli e hotel cancellati, secondo quanto stabilisce la normativa ”può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore”.

Nella segnalazione al Paramento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che la norma ”si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso”. La posizione assunta dalla Commissione europea nella raccomandazione del 13 maggio 2020, ricorda l’Authority, ”evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”.

L’Antitrust ricorda che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, la Commissione ha rilevato che occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. ”Un’ampia accettazione dei voucher -spiega l’Agcm- contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso”.

Secondo l’Autorità affinché i voucher possano essere considerati ”una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”. L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

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