Il Segretario generale del Comune di Paternò Giuseppe Bartorilla risponde ai consiglieri comunali dell’opposizione che hanno avanzato l’ipotesi di inconferibilità dell’incarico, motivando le ragioni. Bartorilla ricopre lo stesso incarico anche nel Comune di Bronte.
Ecco la sua nota:
Da una semplice lettura dell’Art. 4 del D.lgs 39/2013, rubricato “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati” e conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 50 lett. b) della L. delega n. 190/2012, si evince che il divieto di cui trattasi non può che operare per i soggetti giuridici destinatari di incarichi o che abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico stesso, ovvero che abbiano operato in proprio.
Il Consiglio di Stato, recentemente, si è pronunciato nel merito, statuendo che la disciplina dell’art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, relativa alla “inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”, comportando una rilevante limitazione alla conferibilità di un incarico pubblico deve essere interpretata in modo rigoroso, restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo.
È facile costatare, quindi, che detto precetto non può riguardare lo scrivente Segretario Generale, anche alla luce della natura dell’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione, il cui ruolo, nell’ambito del vigente sistema dei controlli interni di cui il Segretario Comunale è parte attiva, può anche legittimamente coincidere.
A tal proposito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in più occasione, si è espressa favorevolmente in merito alla facoltà dell’ente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione, fatta eccezione alla eventualità che il Segretario Generale sia anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ente.
In quest’ultimo caso si configurerebbe una mera ipotesi di conflitto di interesse che ovviamente non riguarda il caso di specie.
Alla luce di quanto sopra nessuna causa di inconferibilità e di incompatibilità inficia la nomina del Segretario Generale del Comune di Paternò, pienamente legittima, attualmente in convenzione con il Comune di Bronte.