L’assessore al Bilancio del Comune di Adrano, avv. Giuseppe Currao, interviene sull’articolo di ieri del Corriere Etneo che dava conto di una sentenza della Corte Costituzionale relativa all’indebitamento di lungo periodo degli enti locali. Quella sentenza, osserva Currao, non è applicabile al Comune di Adrano. Ecco il suo intervento:
“Ho avuto modo di leggere l’articolo dai toni allarmistici “Adrano, dissesto inevitabile: Consulta boccia norma per indebitamento di lungo periodo” e mi sembra opportuno fare delle precisazioni.
Un buon metodo per comprendere il contenuto e gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale è quello non di leggere subito il contenuto della stessa decisione (né, tantomeno, il relativo comunicato stampa), bensì quello di leggere la norma di legge scrutinata dalla Corte e, poi, dichiarata illegittima costituzionalmente.
Nella fattispecie, la norma di legge esaminata dalla Corte e, poi, dichiarata illegittima era l’art. 1, comma 714, l. 208/2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, L. 11 dicembre 2016, n. 232, che così dispone: “Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui è stata erogata l’anticipazione. …”
È evidente che si tratta di una norma speciale che, indubbiamente, non è applicabile al Comune di Adrano e, comunque, il piano di riequilibrio del Comune di Adrano non è stato adottato nei tempi e nei modi previsti da detta norma.
In particolare, detta norma riguarda: a) i Comuni che hanno adottato o avuto approvato il piano di riequilibrio “prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014”; b) che alla data di presentazione del piano di riequilibrio “non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi”; c) i Comuni che, comunque, avrebbero potuto “rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017”; d) i Comuni che avrebbero dovuto restituire le anticipazioni ricevute dal Ministero entro un lasso di tempo di “trent’anni”.
Orbene, nessuno di questi quattro presupposti previsti dalla norma riguarda il Comune di Adrano tenuto conto che il primo piano di riequilibrio (dicembre 2016) è stato approvato dopo il rendiconto del 2014, quando già il riaccertamento straordinario dei residui era stato approvato (dicembre 2015), che il piano di riequilibrio (adottato nel dicembre 2016) è stato rimodulato nel marzo 2018 e che la restituzione delle somme che potrebbe anticipare il Ministero deve avvenire entro vent’anni.
Poiché la norma non ci riguarda, neppure la sua dichiarazione di illegittimità costituzionale ci riguarda.
Ciò, comunque, non vuol dire che il Comune di Adrano non possa andare al dissesto. Certamente, la situazione debitoria che si è prodotta nei decenni scorsi (più di 42.000.000,00 di euro), è pesante.
Per evitare il dissesto ci vuole la collaborazione di tutti: dei cittadini che devono prendere coscienza della doverosità del pagamento dei tributi, della classe politica che non può e non deve mollare su questioni fondamentali (Enel Sole, Simeto Ambiente, riscossione coattiva) e della classe burocratica che deve operare in sinergia con la classe politica.
Se si verificheranno queste condizioni (e le premesse ci sono), Adrano non solo non andrà in dissesto ma potrà liberarsi dal piano di riequilibrio molto prima del previsto.